Conditzioni generali di contratto

  1. Le presenti condizioni generali di contratto e di consegna ("condizioni") si applicano alla consegna die prodotti da parte di FORTATECH ("consegne").
  2. Il contratto è concluso nel momento in cui il cliente riceve la conferma che FORTATECH accetta l'ordine ("conferma d'ordine").
  3. Le consegne sono elencate in modo definitivo nella conferma d'ordine.
  4. Le condizioni generali di contratto e commerciali dell'acquirente sono valide solo se accettate per iscritto da FORTATECH.
  5. Tutti gli accordi e le dichiarazioni giuridicamente rilevanti delle parti richiedono che la forma scritta sia valida.
  6. La presentazione die prodotti nell'online shop non è un'applicazione giuridicamente vincolante, ma un catalogo online non vincolante o un invito non vincolante per i clienti a ordinare il prodotto nell'online shop. Fortatech AG si riserva il diritto di limitare le quantità di consegna per determinati prodotti e di non effettuare la consenga.
  7. Dopo l'invio dell'ordine tramite l'online shop, il cliente riceve automaticamente una conferma di ricezione che documenta che l'ordine è stato ricevuto da Fortatech AG.
2. Prezzi e condizioni di pagamento
  1. Prezzi e condizioni di pagamento sono regolati nella conferma d'ordine. Il termine di pagamento viene rispettato anche se l'esecuzine del contratto è ritardata o se mancano ancora parti non significative delle forniture.
  2. L'importo minimo d'ordine al di fuori dell'online shop è di CHF/€ 80.00.
  3. Le fatture postali sono soggette a spese e regolate per ordine.
  4. Il luogo di adempimento per i pagamenti è il domicilio di FORTATECH. Il cliente non ha il diritto di trattenere i pagamenti o di compensarli con contropretese.
  5. Dopo la scadenza del termine di pagamento, il cliente è in mora senza sollecito ed è debitore di interessi di mora al tasso dell'8 % annuo.
3. Termine di consegna
  1. Il termine di consegna ("termine di consegna") inizia a decorrere dal momento in cui il contratto è stato concluso e, secondo FORTATECH, tutti i presupposti per la fornitura di qualsiasi servizio sono stati soddisfatti. Il termine di consegna, FORTATECH ha inviato al committente l'avviso di disponibilità alla spedizione delle consegne o, in caso di eventuali servizi, le consegne sono pronte per il funzionamento previsto.
  2. Il termine di consegna deve essere ragioneveolmente prolungato nel caso in cui si verifichino ostacoli che FORTATECH non può evitare nonostante la dovuta diligenza o si verifichino altre circostanze di cui FORTATECH non è responsabile.
  3. Se il termine di consegna non viene rispettato, il cliente può richiedere un risarcimento danni per ritardo, se è possibile dimostrare che il ritardo è stato causato d FORTATECH e il cliente ha subito un danno. L'indennizzo per il ritardo è pari allo 0,2 % del prezzo contrattuale della parte ritardata delle forniture per ogni settimana completa di ritardo ed è limitato ad un totale del 5 % del prezzo contrattuale di tale parte. Una volta raggiunto il risarcimento massimo del ritardo, il cliente deve concedere per iscritto a FORTATECH un congruo periodo di grazia.
  4. Le pretese del cliente derivanti da o in relazione a ritardi nell'esecuzione del contratto sono espressamente e definitivamente regolate nel presente punto 3. Questa limitazione di responsabilità non si applica in caso di negligenza grave o dolo.
4. Trasferimento del rischio
  1. Il trasferimento del rischio avviene alla consegna EXW (INCOTERMS 2010) o alla cessazione di qualsiasi servizio. Se la spedizione è ritardata o diventa impossibile per colpa nostra, il rischio passa all'acquirente con la notifica della disponibilità alla spedizione. Un trasferimento dei costi di trasporto da parte di Fortatech AG concordato in singoli casi non ha alcuna influenza sul trasferimento del rischio.
5. Accettazione della consegna
  1. Il cliente è tenuto a controllare le consegne al momento della ricezione e a comunicare per iscritto a FORTATECH eventuali difetti entro 7 giorni dal ricevimento delle consegne. Se il cliente non denuncia i difetti ai sensi del presente punto 5.1., le consegne si intendono approvate.
  2. Se le consegne si rivelano diffettose, l'ordinante ha il diritto de esigere la correzione die difetti entro un termine ragionevole, nella misura in cui questi sono di responsabilità di FORTATECH.
  3. Se non ci sono difetti nelle consegne o solo difetti che non sono materiali, l'accettazione delle consegne si considera avvenuta al termine dell'ispezione.
  4. Le rivendicazioni del cliente derivanti da o in relazione a difetti delle forniture sono espressamente e definitivamente regolate nel presente punto 5. Questa limitazione di responsabilità non si applica in caso di negligenza grave o dolo.
6. Garanzia
  1. FORTATECH si assume una garanzia per difetti nelle consegne se i difetti si verificano prima della scadenza del periodo di garanzia.
  2. FORTATECH non risponde delle condizioni di fornitura contrarie al contratto e di cui è responsabile il cliente.
  3. Se le consegne si rivelano difettose prima della scadenza del periodo di garanzia, l'ordinante ha il diritto di esigere l'eliminazione de difetti entro un periodo di tempo ragionevole, nella misura in cui questi sono di responsabilità di FORTATECH.
  4. L'obbligo della FORTATECH di eliminare i defetti richiede che l'acquirente notifichi per iscritto alla FORTATECH i difetti immediatamente dopo la loro scoperta durante il periodo di garanzia.
  5. La FORTATECH sopporterà solo le spese di rettifica da essa sostenute nell'ambito die propri lavori. Tutti gli altri costi sono a carico del cliente.
  6. Il periodo di garanzia è di 12 mesi. Si inizia con l'invio delle consegne franco stabilimento di FORTATECH.
  7. I diritti di garanzia del cliente sono espressamente e definitivamente regolati nel presente articolo 6. Questa limitazione di responsabilità non si applica in caso di negligenza grave o dolo.
7. Riserva di proprietà
  1. Le consegne restano di proprietà di FORTATECH fino a quando il cliente non ha adempiuto al suo obbligo di pagamento e FORTATECH ha ricevuto tutti i pagamenti in conformità al contratto.
8. Limitazione di responsabilità
  1. Sono escluse tutte le pretese del cliente per il risarcimento di danni non derivanti dalle forniture stesse, come il mancato utilizzo, la perdita di ordini, il mancato guadagno, le pretese di terzi o per il risarcimento di danni indiretti e conseguenti, indipendentemente dalla base giuridica su cui tali danni vengono rivendicati. L responsabilità di FORTATECH derivante da o in relazione al contratto o alla sua cattiva esecuzione è limitata complessivamente al 50 % (compreso il risarcimento dovuto per ritardo) del prezzo pattuito per le consegne eseguite.
  2. Le rivendicazioni del cliente cliente derivanti da o in relazione al contratto o alla sua esecuzione impropria sono espressamente e definitivamente regolate nelle presenti condizioni generali di contratto. Sono escluse altre e più ampie pretese. Queste limitazioni di responsabilità non si applicano in caso di negligenza grave o dolo.
9. Ritiro di parti delle consegne
  1. FORTATECH è disposta, previo accordo scritto, a determinate condizioni, a ritirare parti delle forniture.
10. Disposizioni finali
  1. Per essere efficaci, le modifiche al contratto devono essere apportate per iscritto.
  2. Se una qualsiasi disposizione dlle presenti condizioni generali di contratto dovesse rivelarsi del tutto o in parte nulla, le parti sostituiranno tale disposizione con un nuovo contratto che si avvicini il più possibile al suo scopo economico.
11. Foro competente e legge applicabile
  1. Il foro competente è San Gallo, Svizzera. Tuttavia, FORTATECH ha anche il diritto di citare in giudizio l'acquirente presso la sede dell'acquirente.
  2. Il contratto è soggetto al diritto sostanziale svizzero. L'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 non è applicabile.